Art. 3 
 
 
          Ambito di applicazione e disposizioni transitorie 
 
  1. Per le opere gia' iniziate o con lavori gia'  affidati,  nonche'
per  i  progetti  definitivi  o  esecutivi   gia'   approvati   prima
dell'entrata in vigore delle Norme tecniche di  cui  all'art.  1,  si
puo' continuare ad applicare  la  norma  tecnica  utilizzata  per  la
redazione dei relativi progetti, fino all'ultimazione dei  lavori  ed
ai fini dei relativi collaudi. 
  2. La parte «H» delle Norme tecniche di cui  all'art.  1,  riferita
alle dighe esistenti, si applica alle opere di cui al  comma  1,  per
lavori  di  riparazione,  per  interventi  locali,  per   lavori   di
miglioramento e di adeguamento,  nonche'  in  tutti  i  casi  in  cui
disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  prevedano  verifiche  di
sicurezza delle dighe esistenti salvo quanto disposto al comma 3. 
  3. Nel periodo di attivita' della Commissione di cui all'art. 2, la
parte «H» delle Norme tecniche di cui all'art. 1 e' applicata ai casi
prioritari di cui al comma 4, che costituiscono la documentazione  da
utilizzare nell'ambito dell'attivita' di monitoraggio da parte  della
Commissione stessa. 
  4. La Direzione generale per le dighe e le  infrastrutture  idriche
ed elettriche del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del  presente  decreto,
con riferimento alle verifiche di  sicurezza  delle  dighe  esistenti
disposte ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79,
convertito con modificazioni dalla legge  28  maggio  2004,  n.  139,
individua, nell'ambito delle proprie competenze, i casi prioritari da
sottoporre all'esame della Commissione di cui all'art. 2,  in  ordine
alla importanza  dell'opera,  alla  tipologia  ed  in  rapporto  alle
condizioni di sicurezza. 
  5. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale
e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  riconosciute  dai
propri statuti di autonomia.