Art. 3 
 
 
                              Efficacia 
 
  1. Il presente decreto si applica  ai  trasferimenti  di  residenza
effettuati nel periodo d'imposta che inizia successivamente a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  2. Per i  trasferimenti  effettuati  antecedentemente,  valgono  le
seguenti disposizioni: 
    a) in caso di opzione per la rateizzazione, effettuata  ai  sensi
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  2  agosto
2013, l'ammontare dell'imposta che  residua  all'inizio  del  periodo
d'imposta successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  e'  suddiviso  in  sei  rate
annuali; 
    b) in caso di opzione per la sospensione, effettuata ai sensi del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2013,
l'imposta e' versata secondo le modalita' di cui al  precedente  art.
1, comma 6, a decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana del presente decreto; 
    c)  per  i  soggetti  che  hanno  effettuato  l'opzione  per   la
sospensione o la rateizzazione dell'imposta  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2
agosto 2013, l'ammontare  dell'imposta  che  residua  all'inizio  del
periodo d'imposta  successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto  e'
assoggettato,  a  scelta  del  contribuente,  ad  una  delle  opzioni
previste dai commi 6 e 7 dell'art. 1 del presente decreto. 
  3. Ai fini del comma 2, per periodo d'imposta si intende quello che
i soggetti di cui precedente art. 1,  comma  1,  avrebbero  avuto  se
ancora residenti nel territorio dello Stato. 
  Dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del presente decreto, cessa di avere  efficacia  il  decreto
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  2  agosto  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  188
del 12 agosto 2013. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 luglio 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan