Art. 2 Misura massima dello sconto sulle Operazioni di cessione 1. Per l'Operazione di cessione non puo' essere richiesto uno sconto superiore all'1,90 per cento in ragione di anno dell'ammontare complessivo del credito certificato, comprensivo di ogni eventuale onere. 2. Qualora l'ammontare complessivo dell'Operazione di cessione superi i cinquantamila euro, sull'importo eccedente tale soglia non puo' essere richiesto uno sconto superiore all'1,60 per cento in ragione di anno, comprensivo di ogni eventuale onere.