Art. 2 
 
 
      Misura massima dello sconto sulle Operazioni di cessione 
 
  1. Per l'Operazione di  cessione  non  puo'  essere  richiesto  uno
sconto superiore all'1,90 per cento in ragione di anno dell'ammontare
complessivo del credito certificato, comprensivo  di  ogni  eventuale
onere. 
  2. Qualora  l'ammontare  complessivo  dell'Operazione  di  cessione
superi i cinquantamila euro, sull'importo eccedente tale  soglia  non
puo' essere richiesto uno sconto  superiore  all'1,60  per  cento  in
ragione di anno, comprensivo di ogni eventuale onere.