Art. 5 
 
 
      Attuazione dell'intervento pubblico e gestione del Fondo 
 
  1. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato e opera  nei
limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento  del
tesoro, si avvale del Gestore per la gestione del Fondo, affidandogli
lo svolgimento, tra l'altro, delle seguenti attivita': 
    a)  esame,  istruttoria  e  deliberazione  delle   richieste   di
intervento della garanzia del Fondo di  cui  al  successivo  art.  8,
trasmesse dai Soggetti garantiti; 
    b) corresponsione ai Soggetti garantiti  delle  somme  dovute  in
caso di esito positivo della richiesta di intervento di cui al  punto
a); 
    c)   monitoraggio   e   periodica   informativa   al    Ministero
dell'economia e delle finanze sull'andamento del Fondo. 
  3.  Per  l'esecuzione  delle  attivita'  di  cui  al  comma  2,  il
Dipartimento  del  tesoro  emana   un   apposito   disciplinare,   da
sottoscriversi per accettazione da parte del Gestore,  con  il  quale
sono stabilite, tra l'altro, le modalita' di svolgimento del servizio
e i relativi rapporti economici. 
  4.   Alla    copertura    degli    oneri    finanziari    derivanti
dall'applicazione del predetto  disciplinare  si  provvede  a  valere
sulle risorse  del  Fondo,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  5. Le risorse finanziarie del Fondo,  affluiscono  su  un  apposito
conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato,
intestato al Gestore e da questi utilizzato per le finalita'  di  cui
al presente decreto, secondo le modalita' indicate  nel  disciplinare
di cui al comma 3. 
  6. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 5 e'
tenuto alla resa del conto ai sensi degli  articoli  23  e  24  della
legge 23 dicembre 1993, n. 559.