Art. 5 Attuazione dell'intervento pubblico e gestione del Fondo 1. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, si avvale del Gestore per la gestione del Fondo, affidandogli lo svolgimento, tra l'altro, delle seguenti attivita': a) esame, istruttoria e deliberazione delle richieste di intervento della garanzia del Fondo di cui al successivo art. 8, trasmesse dai Soggetti garantiti; b) corresponsione ai Soggetti garantiti delle somme dovute in caso di esito positivo della richiesta di intervento di cui al punto a); c) monitoraggio e periodica informativa al Ministero dell'economia e delle finanze sull'andamento del Fondo. 3. Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 2, il Dipartimento del tesoro emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da parte del Gestore, con il quale sono stabilite, tra l'altro, le modalita' di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici. 4. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del predetto disciplinare si provvede a valere sulle risorse del Fondo, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 5. Le risorse finanziarie del Fondo, affluiscono su un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato per le finalita' di cui al presente decreto, secondo le modalita' indicate nel disciplinare di cui al comma 3. 6. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 5 e' tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.