Art. 7 
 
 
                 Ammissione alla garanzia del Fondo 
 
  1. Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo: 
    a) il  Gestore  acquisisce,  per  il  tramite  della  Piattaforma
elettronica, secondo modalita' operative definite  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, i dati  relativi  alle  Operazioni  di
cessione,  nonche'  le   informazioni   disponibili   relative   alle
Operazioni di ridefinizione; 
    b) le banche e gli intermediari  finanziari  comunicano,  per  il
tramite della Piattaforma elettronica,  le  eventuali  Operazioni  di
ridefinizione   perfezionate   con   le   pubbliche   amministrazioni
debitrici, nonche' le  eventuali  cessioni  dei  crediti  oggetto  di
ridefinizione in favore dei soggetti cui si applicano le disposizioni
della legge 30 aprile  1999,  n.  130,  secondo  le  indicazioni  che
saranno pubblicate nella home page della Piattaforma elettronica; 
    c) la CDP e le  istituzioni  finanziarie  dell'Unione  Europea  e
internazionali  comunicano  trimestralmente,  per  il  tramite  della
Piattaforma elettronica, i crediti certificati acquisiti da banche  o
intermediari  finanziari  o  da  soggetti   cui   si   applicano   le
disposizioni  della  legge  30  aprile  1999,  n.  130,  nonche'   le
caratteristiche   delle   eventuali   Operazioni   di   ridefinizione
perfezionate con le pubbliche amministrazioni debitrici,  secondo  le
indicazioni che saranno pubblicate nella home page della  Piattaforma
elettronica.