Art. 4 
 
 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano alle aerostazioni
di cui  all'art.  1,  di  nuova  realizzazione  e  alle  aerostazioni
esistenti alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  nel
caso  di  interventi  di  ristrutturazione,  anche  parziale,  o   di
ampliamento successivi a  predetta  data,  limitatamente  alle  parti
interessate dall'intervento. 
  2. Le aerostazioni esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto sono adeguate alle disposizioni di cui  alla  regola
tecnica allegata al presente decreto secondo le  indicazioni  di  cui
all'art. 6, salvo che nei seguenti casi: 
    a) siano in possesso di atti  abilitativi  riguardanti  anche  la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati  dalle
competenti  autorita',  cosi'  come   previsto   dall'art.   38   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia; 
    b) siano stati pianificati o siano in corso lavori di ampliamento
o di  ristrutturazione  dell'attivita'  sulla  base  di  un  progetto
approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco  ai
sensi dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151.