Art. 3 
 
 
                Modifiche all'articolo 678 del codice 
                         di procedura penale 
 
  1. All'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo  il  comma
3, e' aggiunto il seguente comma: 
  «3-bis.  Il  tribunale  di  sorveglianza   e   il   magistrato   di
sorveglianza,  nelle  materie  di   rispettiva   competenza,   quando
provvedono su richieste di  provvedimenti  incidenti  sulla  liberta'
personale di condannati da Tribunali o Corti  penali  internazionali,
danno  immediata  comunicazione  della  data  dell'udienza  e   della
pertinente  documentazione   al   Ministro   della   giustizia,   che
tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora
previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la
condanna.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 678 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 678 (Procedimento di sorveglianza).  -  1.  Salvo
          quanto stabilito dal successivo comma 1-bis,  il  tribunale
          di sorveglianza nelle  materie  di  sua  competenza,  e  il
          magistrato di  sorveglianza,  nelle  materie  attinenti  ai
          ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle
          misure di sicurezza e alla dichiarazione di  abitualita'  o
          professionalita' nel  reato  o  di  tendenza  a  delinquere
          procedono,   a   richiesta    del    pubblico    ministero,
          dell'interessato, del  difensore  o  di  ufficio,  a  norma
          dell'articolo  666.  Tuttavia,  quando  vi  e'  motivo   di
          dubitare dell'identita' fisica di una persona, procedono  a
          norma dell'articolo 667 comma 4. 
              1-bis. Il magistrato  di  sorveglianza,  nelle  materie
          attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle  pene
          pecuniarie, alla remissione del debito  e  alla  esecuzione
          della semidetenzione e della liberta'  controllata,  ed  il
          tribunale di  sorveglianza,  nelle  materie  relative  alle
          richieste di riabilitazione ed alla valutazione  sull'esito
          dell'affidamento in prova al  servizio  sociale,  anche  in
          casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma
          4. 
              2.  Quando  si  procede  nei   confronti   di   persona
          sottoposta a osservazione scientifica  della  personalita',
          il giudice  acquisisce  la  relativa  documentazione  e  si
          avvale,  se  occorre,  della  consulenza  dei  tecnici  del
          trattamento. 
              3. Le funzioni di pubblico ministero  sono  esercitate,
          davanti  al  tribunale  di  sorveglianza,  dal  procuratore
          generale  presso  la  corte  di  appello  e,   davanti   al
          magistrato   di   sorveglianza,   dal   procuratore   della
          Repubblica presso il tribunale della sede  dell'ufficio  di
          sorveglianza. 
              3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato  di
          sorveglianza,  nelle  materie  di  rispettiva   competenza,
          quando provvedono su richieste di  provvedimenti  incidenti
          sulla liberta' personale di condannati da Tribunali o Corti
          penali internazionali, danno immediata comunicazione  della
          data dell'udienza  e  della  pertinente  documentazione  al
          Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il
          Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi
          internazionali,   l'organismo   che   ha   pronunciato   la
          condanna.».