Art. 4 
 
 
        Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento 
            e transitorie del codice di procedura penale 
 
  1. L'articolo 97-bis delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale, adottate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 97-bis (Modalita' di esecuzione del provvedimento che applica
gli arresti domiciliari).  -  1.  A  seguito  del  provvedimento  che
sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con  quella
degli arresti domiciliari, l'imputato raggiunge senza accompagnamento
il  luogo  di  esecuzione  della   misura,   individuato   ai   sensi
dell'articolo 284 del codice; del provvedimento  emesso,  il  giudice
informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria  che  possono,
anche  di  propria   iniziativa,   controllare   l'osservanza   delle
prescrizioni imposte. 
  2. Qualora il giudice, anche a seguito della  segnalazione  operata
dal pubblico ministero, dal direttore dell'istituto  penitenziario  o
dalle forze  di  polizia,  ritenga  sussistenti  specifiche  esigenze
processuali ovvero altre esigenze di sicurezza, con il  provvedimento
di sostituzione di cui  al  comma  1  dispone  che  l'imputato  venga
accompagnato dalle forze di polizia presso  il  luogo  di  esecuzione
degli arresti domiciliari. 
  3.(( (soppresso). )) ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  (Norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
          agosto 1989, n. 182, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 284 del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art.  284  (Arresti  domiciliari).   -   1.   Con   il
          provvedimento  che  dispone  gli  arresti  domiciliari,  il
          giudice prescrive all'imputato di  non  allontanarsi  dalla
          propria abitazione o  da  altro  luogo  di  privata  dimora
          ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero,
          ove istituita, da una casa famiglia protetta. 
              1-bis.  Il  giudice  dispone  il  luogo  degli  arresti
          domiciliari in modo da assicurare comunque  le  prioritarie
          esigenze di tutela della persona offesa dal reato. 
              2. Quando e' necessario, il  giudice  impone  limiti  o
          divieti  alla  facolta'  dell'imputato  di  comunicare  con
          persone diverse da quelle che con lui coabitano  o  che  lo
          assistono. 
              3. Se l'imputato non puo'  altrimenti  provvedere  alle
          sue  indispensabili  esigenze  di  vita  ovvero  versa   in
          situazione  di  assoluta   indigenza,   il   giudice   puo'
          autorizzarlo ad assentarsi nel  corso  della  giornata  dal
          luogo di arresto per il tempo strettamente  necessario  per
          provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
          attivita' lavorativa. 
              4. Il pubblico  ministero  o  la  polizia  giudiziaria,
          anche di propria iniziativa, possono  controllare  in  ogni
          momento    l'osservanza    delle    prescrizioni    imposte
          all'imputato. 
              5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera  in
          stato di custodia cautelare. 
              5-bis.  Non  possono  essere,  comunque,  concessi  gli
          arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
          di evasione nei cinque anni  precedenti  al  fatto  per  il
          quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme
          piu' rapide le relative notizie.».