(( Art. 5 bis 
 
 
               Disposizioni in materia di attribuzione 
                      di funzioni a magistrati 
 
  1.  Con  provvedimento  motivato,  il  Consiglio  superiore   della
magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai  magistrati
ordinari nominati con il decreto  del  Ministro  della  giustizia  20
febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per  cento  dei
posti di magistrato di  sorveglianza  in  organico,  puo'  attribuire
esclusivamente ai predetti magistrati,  in  deroga  all'articolo  13,
comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e  successive
modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza  al  termine
del tirocinio, anche antecedentemente al  conseguimento  della  prima
valutazione di professionalita'. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 13  del
          decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
          dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in   materia   di
          progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a
          norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge  25
          luglio 2005, n. 150): 
              «Art. 13 (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle
          funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). -  1.
          - 1-bis. - 1-ter. (Omissis). 
              2. I magistrati ordinari al termine del  tirocinio  non
          possono essere destinati a svolgere le funzioni  giudicanti
          monocratiche  penali,  salvo  che  per  i  reati   di   cui
          all'articolo  550  del  codice  di  procedura  penale,   le
          funzioni di  giudice  per  le  indagini  preliminari  o  di
          giudice   dell'udienza   preliminare    anteriormente    al
          conseguimento della prima valutazione di professionalita'. 
              3. - 4. - 5. - 6. - 7. (Omissis).».