Art. 6 
 
 
           Misure in materia di ordinamento del personale 
                 del Corpo di polizia penitenziaria 
 
  1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,  la  tabella  A,
prevista dall'articolo 1, comma 3,  e'  sostituita  dalla  tabella  I
allegata al presente decreto. 
  2. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25, comma 1, le parole: «un corso della durata di
diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata
di dodici mesi»; 
    b) all'articolo 25, comma 3, le parole: «durante i  primi  dodici
mesi di corso» sono sostituite dalle seguenti: «durante i primi  otto
mesi di corso»; 
    c) all'articolo 27, comma 1, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo  che  l'assenza  sia
determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu'
di sessanta giorni,  anche  non  consecutivi,  e  novanta  giorni  se
l'assenza e' stata determinata da  infermita'  contratta  durante  il
corso o da infermita' dipendente da  causa  di  servizio  qualora  si
tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo  di  polizia
penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso  a  partecipare  al
primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'»; 
    d) all'articolo 27, comma 2, le  parole:  «novanta  giorni»  sono
sostituite dalle parole: «sessanta giorni». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  25  e  27  del
          decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443  (Ordinamento
          del personale del Corpo di polizia penitenziaria,  a  norma
          dell'art. 14, comma 1, della legge  15  dicembre  1990,  n.
          395), come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 25 (Corsi per  la  nomina  a  vice  ispettore  di
          polizia  penitenziaria).  -  1.  Ottenuta  la  nomina,  gli
          allievi   vice   ispettori   di    polizia    penitenziaria
          frequentano, presso l'apposito  istituto,  un  corso  della
          durata di dodici mesi,  preordinato  alla  loro  formazione
          tecnico professionale di agenti  di  pubblica  sicurezza  e
          ufficiali  di  polizia  giudiziaria,  alla  conoscenza  dei
          metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario
          e dei servizi di sicurezza;  durante  il  corso  essi  sono
          sottoposti   a    selezione    attitudinale    anche    per
          l'accertamento della idoneita'  a  servizi  che  richiedono
          particolare qualificazione. 
              2. Gli allievi vice  ispettori,  che  abbiano  ottenuto
          giudizio di idoneita' al servizio di polizia  penitenziaria
          quali ispettori e superato gli esami scritti e orali  e  le
          prove pratiche di fine corso, sono nominati vice  ispettori
          in prova; essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo
          secondo la graduatoria finale. 
              3. Gli allievi vice ispettori durante i primi otto mesi
          di corso  non  possono  essere  impiegati  in  servizio  di
          istituto;   nel   periodo   successivo   possono    esserlo
          esclusivamente a fine di addestramento per il  servizio  di
          ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a
          due mesi. 
              4. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base
          dei risultati della selezione attitudinale, al servizio  di
          istituto, per compiere un periodo di prova della durata  di
          sei mesi.». 
              «Art. 27 (Dimissione dal corso per  la  nomina  a  vice
          ispettore di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi  dal
          corso gli allievi ispettori che: 
                a) non superano  gli  esami  del  corso  o  non  sono
          dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria; 
                b) dichiarano di rinunciare al corso; 
                c)  sono  stati  per  qualsiasi  motivo,  salvo   che
          l'assenza sia determinata dall'adempimento  di  un  dovere,
          assenti dal corso per piu' di sessanta  giorni,  anche  non
          consecutivi,  e  novanta  giorni  se  l'assenza  e'   stata
          determinata da infermita' contratta durante il corso  o  da
          infermita' dipendente  da  causa  di  servizio  qualora  si
          tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di
          polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a
          partecipare al primo  corso  successivo  al  riconoscimento
          della sua idoneita'. 
              2. Gli allievi ispettori di  sesso  femminile,  la  cui
          assenza oltre  sessanta  giorni  e'  stata  determinata  da
          maternita', sono  ammessi  a  partecipare  al  primo  corso
          successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti  dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 
              3. Sono espulsi dal corso gli allievi  responsabili  di
          infrazioni punibili con sanzioni  disciplinari  piu'  gravi
          della deplorazione. 
              4. I provvedimenti di dimissione e  di  espulsione  dal
          corso sono adottati  con  decreto  del  direttore  generale
          dell'Amministrazione   penitenziaria,   su   proposta   del
          direttore della scuola. 
              5. La dimissione dal corso comporta  la  cessazione  di
          ogni rapporto con  l'Amministrazione  penitenziaria,  salvo
          che non si tratti di personale proveniente  dai  ruoli  del
          Corpo di polizia penitenziaria.».