Art. 6 Misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria 1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, e' sostituita dalla tabella I allegata al presente decreto. 2. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25, comma 1, le parole: «un corso della durata di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata di dodici mesi»; b) all'articolo 25, comma 3, le parole: «durante i primi dodici mesi di corso» sono sostituite dalle seguenti: «durante i primi otto mesi di corso»; c) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, e novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'»; d) all'articolo 27, comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «sessanta giorni».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 25 e 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), come modificati dalla presente legge: «Art. 25 (Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria). - 1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia penitenziaria frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di dodici mesi, preordinato alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza; durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneita' a servizi che richiedono particolare qualificazione. 2. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova; essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. 3. Gli allievi vice ispettori durante i primi otto mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi. 4. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, al servizio di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.». «Art. 27 (Dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che: a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria; b) dichiarano di rinunciare al corso; c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, e novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'. 2. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola. 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione penitenziaria, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.».