(( Art. 6 bis Disposizioni in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria 1. All'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2014». 2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuita' e il raccordo delle attivita' gia' svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena), come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie). - 1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente richiamato ed e' allegato al presente decreto, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 luglio 2014 e sono altresi' integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti ulteriori compiti: a) programmazione dell'attivita' di edilizia penitenziaria; b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti, d'intesa con il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con il Capo del Dipartimento della giustizia minorile; b-bis) nel rispetto dei criteri di economicita' individuati dal Ministero della giustizia, mantenimento e promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e all'implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto; c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta, costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale; e) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalita' di cui alla lettera d); f) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile. 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. (Omissis).».