(( Art. 6 bis 
 
 
          Disposizioni in materia di gestione dei programmi 
                      di edilizia penitenziaria 
 
  1. All'articolo 4, comma 1, alinea,  del  decreto-legge  1º  luglio
2013, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 94, le parole: «fino al 31 dicembre  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2014». 
  2. Con decreto di natura non regolamentare  adottato  dal  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, sono definite le misure necessarie per  assicurare  la
continuita' e il raccordo delle attivita' gia' svolte ai sensi  delle
disposizioni richiamate nel comma 1. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  4  del
          decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78  (Disposizioni  urgenti
          in materia di esecuzione della pena), come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art.   4   (Compiti    attribuiti    al    commissario
          straordinario   del   Governo   per    le    infrastrutture
          carcerarie). - 1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto
          del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato
          alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro  n.  10,
          foglio n. 144, che viene  integralmente  richiamato  ed  e'
          allegato al presente decreto, le funzioni  del  Commissario
          straordinario del Governo per le infrastrutture  carcerarie
          sono prorogate fino al  31  luglio  2014  e  sono  altresi'
          integrate  fino  alla  medesima  scadenza  con  i  seguenti
          ulteriori compiti: 
                a)   programmazione   dell'attivita'   di    edilizia
          penitenziaria; 
                b)  manutenzione   straordinaria,   ristrutturazione,
          completamento, ampliamento  delle  strutture  penitenziarie
          esistenti,  d'intesa   con   il   Capo   del   Dipartimento
          dell'amministrazione  penitenziaria  e  con  il  Capo   del
          Dipartimento della giustizia minorile; 
                b-bis)  nel  rispetto  dei  criteri  di  economicita'
          individuati dal Ministero della giustizia,  mantenimento  e
          promozione  delle  piccole  strutture   carcerarie   idonee
          all'istituzione  di  percorsi  di  esecuzione  della   pena
          differenziati su base regionale  e  all'implementazione  di
          quei trattamenti  individualizzati  indispensabili  per  la
          rieducazione  e  il  futuro   reinserimento   sociale   del
          detenuto; 
                c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e  di
          alloggi di servizio per la  polizia  penitenziaria,  al  di
          fuori delle aree di notevole interesse pubblico  sottoposte
          a  vincolo  ai  sensi   dell'articolo   136   del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                d) destinazione e valorizzazione  dei  beni  immobili
          penitenziari   anche   mediante   acquisizione,   cessione,
          permuta, costituzione di diritti reali  sugli  immobili  in
          favore  di  terzi  per   la   realizzazione   di   impianti
          finalizzati alla produzione di energia elettrica  da  fonti
          rinnovabili e forme di partenariato pubblico-privato ovvero
          tramite la costituzione di uno o  piu'  fondi  immobiliari,
          articolati in un sistema integrato nazionale e locale; 
                e) individuazione di immobili,  nella  disponibilita'
          dello Stato  o  degli  enti  pubblici  territoriali  e  non
          territoriali, dismessi  e  atti  alla  riconversione,  alla
          permuta, alla costituzione di diritti reali sugli  immobili
          in  favore  di  terzi  per  la  realizzazione  di  impianti
          finalizzati alla produzione di energia elettrica  da  fonti
          rinnovabili   o   alla   valorizzazione   al   fine   della
          realizzazione di strutture  carcerarie,  anche  secondo  le
          modalita' di cui alla lettera d); 
                f)    raccordo    con    il     capo     Dipartimento
          dell'Amministrazione   Penitenziaria   e   con   il    capo
          Dipartimento per la giustizia minorile. 
              2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. (Omissis).».