Art. 8 
 
 
                Modifiche all'articolo 275 del codice 
                         di procedura penale 
 
  1. Il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura  penale
e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis.  Non  puo'  essere  applicata  la  misura  della   custodia
cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice
ritiene che con la sentenza  possa  essere  concessa  la  sospensione
condizionale della pena. (( Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma
restando l'applicabilita' degli articoli 276,  comma  1-ter,  e  280,
comma 3, )) non puo' applicarsi la misura della custodia cautelare in
carcere se il giudice ritiene che, all'esito del  giudizio,  la  pena
detentiva (( irrogata )) non sara' superiore  a  tre  anni.  ((  Tale
disposizione non si applica nei procedimenti per  i  delitti  di  cui
agli articoli 423-bis, 572, 612-bis  e  624-bis  del  codice  penale,
nonche' all'articolo 4-bis della legge 26  luglio  1975,  n.  354,  e
successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di  ogni
altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per
mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo  284,
comma 1, del presente codice. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  275,
          del  comma  1-ter  dell'articolo  276   e   del   comma   3
          dell'articolo 280 del codice di procedura penale: 
              «Art. 275 (Criteri di scelta  delle  misure).  -  1.  -
          1-bis. - 2. - 2-bis. - 2-ter. (Omissis). 
              3.  La  custodia  cautelare  in  carcere  puo'   essere
          disposta  soltanto  quando  ogni   altra   misura   risulti
          inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di  colpevolezza
          in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis  e
          3-quater, nonche' in ordine ai delitti di cui agli articoli
          575, 600-bis,  primo  comma,  600-ter,  escluso  il  quarto
          comma, e 600-quinquies del codice penale, e'  applicata  la
          custodia cautelare in carcere, salvo  che  siano  acquisiti
          elementi dai quali  risulti  che  non  sussistono  esigenze
          cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente  si
          applicano  anche  in  ordine  ai  delitti  previsti   dagli
          articoli  609-bis,  609-quater  e  609-octies  del   codice
          penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli
          stessi contemplate. 
              4.  -  4-bis.  -  4-ter.  -  4-quater.  -  4-quinquies.
          (Omissis).». 
              «Art. 276 (Provvedimenti in caso di trasgressione  alle
          prescrizioni imposte). - 1. - 1-bis. (Omissis). 
              1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso
          di   trasgressione   alle   prescrizioni   degli    arresti
          domiciliari concernenti  il  divieto  di  non  allontanarsi
          dalla propria  abitazione  o  da  altro  luogo  di  privata
          dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la  sua
          sostituzione con la custodia cautelare in carcere.». 
              «Art. 280 (Condizioni di  applicabilita'  delle  misure
          coercitive). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei
          confronti  di  chi  abbia  trasgredito  alle   prescrizioni
          inerenti ad una misura cautelare.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  423-bis,  572,
          612-bis e 624-bis del codice penale: 
              «Art. 423-bis (Incendio boschivo). -  Chiunque  cagioni
          un incendio su boschi, selve  o  foreste  ovvero  su  vivai
          forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui,  e'
          punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 
              Se l'incendio di cui al primo comma  e'  cagionato  per
          colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. 
              Le pene previste dal primo e  dal  secondo  comma  sono
          aumentate se dall'incendio deriva pericolo  per  edifici  o
          danno su aree protette. 
              Le pene previste dal primo e  dal  secondo  comma  sono
          aumentate della meta', se  dall'incendio  deriva  un  danno
          grave, esteso e persistente all'ambiente.». 
              «Art.   572   (Maltrattamenti   contro   familiari    e
          conviventi).  -   Chiunque,   fuori   dei   casi   indicati
          nell'articolo  precedente,  maltratta  una  persona   della
          famiglia o comunque convivente, o  una  persona  sottoposta
          alla  sua  autorita'  o  a  lui  affidata  per  ragioni  di
          educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia,  o  per
          l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito  con
          la reclusione da due a sei anni. 
              Se dal fatto deriva una  lesione  personale  grave,  si
          applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne  deriva
          una lesione gravissima, la reclusione da sette  a  quindici
          anni; se ne deriva la morte,  la  reclusione  da  dodici  a
          ventiquattro anni.». 
              «Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il  fatto
          costituisca piu' grave reato, e' punito con  la  reclusione
          da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate,
          minaccia  o  molesta  taluno  in  modo  da   cagionare   un
          perdurante e grave stato di ansia  o  di  paura  ovvero  da
          ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di
          un prossimo congiunto o di persona al  medesimo  legata  da
          relazione affettiva ovvero  da  costringere  lo  stesso  ad
          alterare le proprie abitudini di vita. 
              La pena e'  aumentata  se  il  fatto  e'  commesso  dal
          coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
          e' stata legata da relazione affettiva alla persona  offesa
          ovvero  se  il  fatto  e'  commesso  attraverso   strumenti
          informatici o telematici. 
              La pena e' aumentata fino alla meta'  se  il  fatto  e'
          commesso a danno di un minore, di una  donna  in  stato  di
          gravidanza  o  di  una  persona  con  disabilita'  di   cui
          all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  ovvero
          con armi o da persona travisata. 
              Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
          termine per la proposizione della querela e' di  sei  mesi.
          La  remissione   della   querela   puo'   essere   soltanto
          processuale. La querela  e'  comunque  irrevocabile  se  il
          fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
          di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia
          d'ufficio se il fatto  e'  commesso  nei  confronti  di  un
          minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo
          3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  nonche'  quando  il
          fatto e' connesso con altro delitto per il  quale  si  deve
          procedere d'ufficio.». 
              «Art.  624-bis  (Furto  in  abitazione  e   furto   con
          strappo).  -  Chiunque  si  impossessa  della  cosa  mobile
          altrui, sottraendola a chi la detiene, al  fine  di  trarne
          profitto per se' o per altri, mediante introduzione  in  un
          edificio o in altro luogo destinato in tutto o in  parte  a
          privata dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito con la
          reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro  309  a
          euro 1.032. 
              Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi  si
          impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi  la
          detiene, al fine di trarne profitto per se'  o  per  altri,
          strappandola di mano o di dosso alla persona. 
              La pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della
          multa da euro 206 a euro 1.549 se il reato e' aggravato  da
          una o piu'  delle  circostanze  previste  nel  primo  comma
          dell'articolo 625  ovvero  se  ricorre  una  o  piu'  delle
          circostanze indicate all'articolo 61.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4-bis della  citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354: 
              «Art. 4-bis (Divieto  di  concessione  dei  benefici  e
          accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
          taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
          i permessi premio e le misure alternative  alla  detenzione
          previste dal capo VI, esclusa  la  liberazione  anticipata,
          possono essere concessi  ai  detenuti  e  internati  per  i
          seguenti delitti solo nei  casi  in  cui  tali  detenuti  e
          internati   collaborino   con   la   giustizia   a    norma
          dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi
          per finalita' di terrorismo,  anche  internazionale,  o  di
          eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
          atti di violenza, delitto di cui all'articolo  416-bis  del
          codice   penale,   delitti   commessi   avvalendosi   delle
          condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
          agevolare l'attivita' delle associazioni in esso  previste,
          delitti di cui agli articoli  600,  600-bis,  primo  comma,
          600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e  630
          del codice penale, all'articolo 291-quater del testo  unico
          delle disposizioni legislative in materia doganale, di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
          n. 43, e all'articolo 74 del testo  unico  delle  leggi  in
          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di  tossicodipendenza,  di  cui   al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309.  Sono
          fatte salve le  disposizioni  degli  articoli  16-nonies  e
          17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,  n.  82,  e
          successive modificazioni. 
              1-bis. I benefici di cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi ai detenuti o internati per uno  dei  delitti  ivi
          previsti, purche' siano stati acquisiti  elementi  tali  da
          escludere l'attualita' di collegamenti con la  criminalita'
          organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi  in
          cui  la  limitata  partecipazione   al   fatto   criminoso,
          accertata nella sentenza di  condanna,  ovvero  l'integrale
          accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con
          sentenza   irrevocabile,   rendono   comunque   impossibile
          un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei  casi
          in cui,  anche  se  la  collaborazione  che  viene  offerta
          risulti  oggettivamente  irrilevante,  nei  confronti   dei
          medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
          circostanze attenuanti previste dall'art.  62,  numero  6),
          anche qualora il risarcimento del danno sia  avvenuto  dopo
          la  sentenza  di   condanna,   dall'articolo   114   ovvero
          dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. 
              1-ter. I benefici di cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi,  purche'  non  vi  siano  elementi  tali  da  far
          ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
          organizzata,  terroristica  o  eversiva,  ai   detenuti   o
          internati per i delitti di cui agli articoli 575,  600-bis,
          secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
          628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice  penale,
          all'articolo 291-ter del  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, all'articolo 73  del  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi
          aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del  medesimo
          testo unico, all'articolo 416, primo  e  terzo  comma,  del
          codice penale, realizzato allo scopo di commettere  delitti
          previsti dagli articoli 473 e 474 del  medesimo  codice,  e
          all'articolo 416 del codice penale, realizzato  allo  scopo
          di commettere delitti previsti dal libro  II,  titolo  XII,
          capo III, sezione I, del medesimo  codice,  dagli  articoli
          609-bis,  609-quater  e  609-octies  del  codice  penale  e
          dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni. 
              1-quater. I benefici di cui al comma 1  possono  essere
          concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui  agli
          articoli  600-bis,  600-ter,   600-quater,   600-quinquies,
          609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,  609-octies  e
          609-undecies  del  codice  penale  solo  sulla   base   dei
          risultati dell'osservazione scientifica della  personalita'
          condotta collegialmente per almeno un  anno  anche  con  la
          partecipazione  degli  esperti  di  cui  al  quarto   comma
          dell'articolo 80 della presente legge. Le  disposizioni  di
          cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto
          previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo  che
          risulti applicata la circostanza  attenuante  dallo  stesso
          contemplata. 
              1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini
          della concessione dei benefici ai detenuti e internati  per
          i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,  anche  se
          relativo al  materiale  pornografico  di  cui  all'articolo
          600-quater.1, 600-quinquies,  609-quater,  609-quinquies  e
          609-undecies  del  codice  penale,  nonche'  agli  articoli
          609-bis e 609-octies del medesimo codice,  se  commessi  in
          danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o
          il   tribunale   di   sorveglianza   valuta   la   positiva
          partecipazione al programma di riabilitazione specifica  di
          cui all'articolo 13-bis della presente legge. 
              2. Ai fini della concessione dei  benefici  di  cui  al
          comma 1 il magistrato di sorveglianza  o  il  tribunale  di
          sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni  per
          il tramite del  comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la
          sicurezza pubblica competente  in  relazione  al  luogo  di
          detenzione del condannato. In ogni caso il  giudice  decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
          Al suddetto comitato provinciale  puo'  essere  chiamato  a
          partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
          il condannato e' detenuto. 
              2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
          comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o  il  tribunale
          di sorveglianza decide acquisite  dettagliate  informazioni
          dal questore. In ogni  caso  il  giudice  decide  trascorsi
          trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. 
              3.  Quando   il   comitato   ritiene   che   sussistano
          particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
          potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti  in
          ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
          giudice e il termine di cui al  comma  2  e'  prorogato  di
          ulteriori trenta giorni al fine di  acquisire  elementi  ed
          informazioni da parte dei competenti organi centrali. 
              3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
          premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
          capo  VI,  non  possono  essere  concessi  ai  detenuti  ed
          internati  per  delitti  dolosi   quando   il   Procuratore
          nazionale antimafia o il Procuratore distrettuale comunica,
          d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
          l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al
          luogo  di  detenzione  o  internamento,   l'attualita'   di
          collegamenti con la criminalita' organizzata. In  tal  caso
          si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.». 
              - Per il  comma  1  dell'articolo  284  del  codice  di
          procedura penale, vedi nota all'articolo 4  della  presente
          legge.