Art. 9 
 
 
                 Disposizioni di natura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e
2 del presente decreto, valutati in  5.000.000  di  euro  per  l'anno
2014, in 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed in 5.372.000  di  euro
per l'anno 2016, si provvede: 
    a) quanto a 5.000.000 di euro per l'anno 2014  mediante  utilizzo
delle somme versate entro il 5 giugno 2014 all'entrata  del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente provvedimento, non  sono  state  riassegnate  ai  pertinenti
programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 5  milioni  di
euro, definitivamente al bilancio dello Stato; 
    b) quanto a 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed a 5.372.000  di
euro per l'anno 2016 mediante  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio
degli oneri di cui (( agli articoli 1 e 2 del presente decreto  ))  e
riferisce in merito al Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Nel
caso si verifichino o siano in procinto  di  verificarsi  scostamenti
rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentito il Ministro della  giustizia  provvede,  con
proprio  decreto,  alla  riduzione,  nella  misura  necessaria   alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita'  di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie  destinate  alle  spese  di
missione nell'ambito del programma «Amministrazione Penitenziaria» e,
comunque, della missione «Giustizia» dello stato  di  previsione  del
Ministero della giustizia. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'articolo  148
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2001)): 
              «Art. 148(Utilizzo delle somme  derivanti  da  sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del  mercato   sono   destinate   ad
          iniziative a vantaggio dei consumatori. 
              2. - 2-bis. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10  del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica): 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1. - 2. - 3. - 4. (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo del  comma  12  dell'articolo  17
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
          e finanza pubblica): 
              «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi).  -  1.  -
          1-bis.- 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10.  -  11.
          (Omissis). 
              12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1  deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi. 
              13. - 14. (Omissis).».