Art. 3 
 
  1. Il Piano di gestione e' riesaminato e aggiornato nei modi e  nei
tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE. 
  2.  Il  processo  di  aggiornamento  del  Piano  di  gestione  alle
prescrizioni contenute nel parere motivato di  VAS  e'  curato  dalle
autorita' di  bacino  di  rilevo  nazionale  dell'Adige  e  dell'Alto
Adriatico. 
  3. Il piano puo'  essere  altresi'  modificato  e/o  integrato  dal
comitato  istituzionale  nelle  fasi  intermedie,  sia  al  fine   di
conformarne  i  contenuti  a  nuove   eventuali   indicazioni   della
legislazione nazionale e comunitaria, sia allo scopo di perseguire la
necessaria omogeneizzazione dei contenuti  alla  scala  distrettuale,
sia a seguito degli esiti del monitoraggio delle acque superficiali e
sotterranee  e  del  periodico   rilevamento   dell'impatto   causato
dall'attivita' antropica presente nei vari bacini idrografici, giusta
disposizione di cui al decreto ministeriale 16 giugno 2008, n. 131. 
  4. A tal fine potra' essere istituito un tavolo tecnico  consultivo
permanente, anche suddiviso in sub-sezioni.