Art. 2 Disponibilita' finanziarie ulteriori 1. Le eventuali ulteriori disponibilita' finanziarie, rispetto alla dotazione prevista dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che pervenissero in futuro al Fondo, come anche le donazioni, legati ed erogazioni liberali di derrate alimentari, beni strumentali e servizi verranno utilizzate ai sensi del decreto 17 dicembre 2012, integrando prioritariamente le necessita' espresse dalle Organizzazioni caritatevoli presenti al Tavolo permanente di coordinamento.