Art. 2 
 
 
                Disponibilita' finanziarie ulteriori 
 
  1. Le eventuali ulteriori disponibilita' finanziarie, rispetto alla
dotazione  prevista  dalla  legge  7  agosto  2012,   n.   134,   che
pervenissero in futuro al Fondo, come anche le donazioni,  legati  ed
erogazioni liberali di derrate alimentari, beni strumentali e servizi
verranno utilizzate ai sensi del decreto 17 dicembre 2012, integrando
prioritariamente  le   necessita'   espresse   dalle   Organizzazioni
caritatevoli presenti al Tavolo permanente di coordinamento.