Art. 4 
 
 
                       Contenuti dell'istanza 
 
  1. L'istanza presentata dalla stazione appaltante, congiuntamente o
singolarmente, deve contenere l'impegno a non porre  in  essere  atti
pregiudizievoli ai fini della risoluzione della  questione,  fino  al
rilascio del parere. 
  2. Quando l'istanza  e'  presentata  da  una  parte  diversa  dalla
stazione appaltante, con la comunicazione di avvio  dell'istruttoria,
l'Autorita' formula alla stazione appaltante l'invito a non porre  in
essere  atti  pregiudizievoli  ai  fini   della   risoluzione   della
questione, fino al rilascio del parere.