Art. 6 
 
 
                      Istruttoria dell'istanza 
 
  1.  L'ufficio  comunica   alle   parti   l'avvio   dell'istruttoria
concedendo il termine di dieci giorni per la presentazione di memorie
e ulteriori documenti. 
  2. L'ufficio  valuta,  sulla  base  della  documentazione  e  delle
informazioni acquisite,  la  necessita'  di  procedere  all'audizione
delle parti interessate. 
  3. Il  parere,  redatto  dall'ufficio  con  la  collaborazione  del
Consigliere relatore e che contiene anche l'indicazione dei  principi
di  diritto  ivi  espressi,  viene  sottoposto  all'approvazione  del
Consiglio. 
  4.  L'attivita'  di  massimazione  dei  pareri  e'  di   competenza
dell'ufficio.