Art. 6 Istruttoria dell'istanza 1. L'ufficio comunica alle parti l'avvio dell'istruttoria concedendo il termine di dieci giorni per la presentazione di memorie e ulteriori documenti. 2. L'ufficio valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessita' di procedere all'audizione delle parti interessate. 3. Il parere, redatto dall'ufficio con la collaborazione del Consigliere relatore e che contiene anche l'indicazione dei principi di diritto ivi espressi, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio. 4. L'attivita' di massimazione dei pareri e' di competenza dell'ufficio.