Art. 7 Contratti di solidarieta' 1. I partiti e movimenti politici possono accedere all'intervento del trattamento di integrazione salariale a seguito di stipula di contratti di solidarieta' che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, con le modalita' di cui all'articolo 3, 4 e 6 del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009.