Art. 11 
 
                   Procedura per la dichiarazione 
                    di inefficacia e di decadenza 
 
  1. Il Gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo  alla
inefficacia della garanzia o alla decadenza  ai  sensi  del  presente
decreto, comunica  ai  soggetti  finanziatori  l'avvio  del  relativo
procedimento, assegnando loro un termine  di  30  giorni,  decorrente
dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare  eventuali
controdeduzioni. 
  2. Entro il termine di cui al  comma  1,  i  soggetti  finanziatori
possono presentare al Gestore  scritti  difensivi  redatti  in  carta
libera, nonche' ogni altra documentazione ritenuta idonea. Il Gestore
esaminati  gli  eventuali  scritti  difensivi,  acquisiti  eventuali,
ulteriori elementi di giudizio, formula, ove opportuno,  osservazioni
conclusive in merito. 
  3.  Entro  i  successivi  60  giorni,   esaminate   le   risultanze
istruttorie,  il  Gestore  delibera,  con   provvedimento   motivato,
l'inefficacia o la decadenza della  garanzia  ovvero  l'archiviazione
del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti finanziatori.