Art. 15 Disposizioni transitorie e finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'operativita' del Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 agosto 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente attribuzione delle relative attivita' e passivita' al Fondo. 2. Per le operazioni gia' ammesse alla garanzia del Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 agosto 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continuano ad applicarsi le norme previste dal decreto del Ministro della gioventu' di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 256 del 17 dicembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2014 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 2802