Art. 15 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  cessa
l'operativita' del Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma  3-bis
del  decreto-legge  25  agosto  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  con  conseguente
attribuzione delle relative attivita' e passivita' al Fondo. 
  2. Per le operazioni  gia'  ammesse  alla  garanzia  del  Fondo  di
garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25  agosto
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, continuano ad applicarsi le norme previste dal  decreto
del  Ministro  della  gioventu'   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle  infrastrutture
e  dei  trasporti  n.  256  del  17  dicembre   2010   e   successive
modificazioni e integrazioni. 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 luglio 2014 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                                Lupi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2014 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev.  n.
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