Art. 5 
 
  1. La verifica di cui all'art. 3 sullo svolgimento delle  attivita'
dell'Avvocato Generale Aggiunto, dei vice  Avvocati  Generali,  degli
Avvocati Distrettuali  e  del  Segretario  Generale,  viene  compiuta
direttamente dall'Avvocato Generale, anche  con  riguardo  alle  loro
specifiche attribuzioni ivi  compreso  il  rispetto  dei  criteri  di
assegnazione degli affari fissati dal Comitato Consultivo.