Art. 5 1. La verifica di cui all'art. 3 sullo svolgimento delle attivita' dell'Avvocato Generale Aggiunto, dei vice Avvocati Generali, degli Avvocati Distrettuali e del Segretario Generale, viene compiuta direttamente dall'Avvocato Generale, anche con riguardo alle loro specifiche attribuzioni ivi compreso il rispetto dei criteri di assegnazione degli affari fissati dal Comitato Consultivo.