Art. 11 
 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  revocate,  in
misura totale o parziale, qualora: 
    a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu'  requisiti  di
ammissibilita',  ovvero  il  venir  meno  delle  condizioni  per   la
fruizione e il mantenimento dell'agevolazione concessa; 
    b) risulti essere irregolare la documentazione prodotta per fatti
comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; 
    c)  risultino  false  le  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte
dall'impresa beneficiaria; 
    d)  non  siano  rispettati  i  termini  e  le  modalita'  per  la
presentazione delle richieste di erogazione di cui all'articolo 9; 
    e) intervenga  il  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero
l'apertura nei confronti della medesima di procedura concorsuale; 
    f) sia riscontrato il mancato  rispetto  del  divieto  di  cumulo
delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4.