Art. 2 
 
 
               Ambito operativo e risorse disponibili 
 
  1. Il presente decreto disciplina,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo  2013
le procedure per la concessione ed erogazione delle  agevolazioni  in
favore di progetti di ricerca e sviluppo: 
    a) di rilevanti dimensioni, secondo quanto previsto  all'art.  4,
comma 2, lettera a); 
    b) coerenti con le finalita' dell'Agenda digitale italiana; 
    c) finalizzati a sfruttare al meglio il potenziale delle ICT  per
favorire l'innovazione,  il  risparmio,  la  crescita  economica,  la
crescita  occupazionale  e  la  competitivita',  ottenendo   vantaggi
socio-economici sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato
su Internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili; 
    d) in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo
del  sistema  produttivo  e  dell'economia  del  Paese,   avvalendosi
dell'impiego di specifiche tecnologie abilitanti fondamentali,  cosi'
come definite nell'ambito del Programma Horizon 2020. 
  2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di una procedura valutativa negoziale, secondo quanto  stabilito
dall'art.  6  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  3. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  delle
agevolazioni  previste  dal  presente  decreto   ammontano   a   euro
150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00) a valere sulle risorse  del
Fondo per la crescita  sostenibile  e  possono  essere  integrate  da
ulteriori risorse finanziarie comunitarie ovvero  dalle  risorse  del
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli  investimenti  in
ricerca  istituito  presso  la  Cassa  depositi  e  prestiti   S.p.a.
dall'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  4. Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  soddisfano  le
condizioni del Regolamento GBER e possono essere concesse fino al  31
dicembre 2020, fatto  salvo  l'eventuale  esaurimento  delle  risorse
finanziarie disponibili.