Art. 13 
 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto  gestore,  sulla  base
delle richieste per stato d'avanzamento del progetto  presentate  dal
soggetto beneficiario, nel numero  massimo  di  5,  piu'  l'ultima  a
saldo. Le  richieste  di  erogazione  per  stato  d'avanzamento  sono
facoltative ad eccezione di quella riferita alla data intermedia alla
durata del progetto indicata  nel  decreto  di  concessione,  che  e'
obbligatoria, deve essere pari ad almeno il 30 per cento della  spesa
ammessa e deve essere presentata entro e non oltre  il  secondo  mese
solare successivo alla data  stessa,  pena  la  revoca  totale  delle
agevolazioni concesse, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera f). 
  2. In alternativa alle modalita' di cui al comma 1, un importo  non
superiore al 60 per cento del  finanziamento  agevolato  puo'  essere
erogato,  su  richiesta  del  soggetto  beneficiario,  in  due  quote
anticipate, ciascuna pari al 30 per cento del  finanziamento  stesso;
la seconda delle predette quote e' erogata previa presentazione della
documentazione di cui  al  comma  3  utile  a  comprovare  l'avvenuto
sostenimento del 30 per cento della spesa ammessa. Le  somme  erogate
in anticipazione sono garantite con fideiussione bancaria  o  polizza
assicurativa, la cui durata e caratteristiche sono  definite  con  il
decreto di cui all'art. 9, comma 1. Al fine  di  garantire  le  somme
erogate in anticipazione  con  modalita'  alternative  rispetto  alla
predetta fideiussione o  polizza,  il  Ministero  puo'  istituire  un
apposito strumento di garanzia, mediante la costituzione di un  fondo
alimentato inizialmente dalla trattenuta di una quota  non  superiore
al 2 per  cento  dell'ammontare  delle  risorse  finanziarie  di  cui
all'art. 2, comma 3. Le imprese che intendono avvalersi del  predetto
strumento di garanzia sono tenute a contribuire al predetto fondo con
una quota proporzionale al finanziamento da anticipare, nella  misura
che sara' definita con il decreto di cui all'art. 9, comma 1. 
  3. La richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento deve
essere  presentata  entro  3  mesi  dalla  data  di  ultimazione  del
progetto. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca
dell'agevolazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera h). 
  4. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a  stato  di
avanzamento  lavori  non  puo'  superare  il  90  per   cento   delle
agevolazioni  concesse.   Il   residuo   10   per   cento,   detratto
dall'erogazione relativa  all'ultimo  stato  di  avanzamento  e,  ove
necessario, da quella precedente, viene erogato a  saldo,  una  volta
effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 15. 
  5. Le erogazioni sono disposte  entro  60  giorni  dalla  ricezione
dello stato di avanzamento e  della  relativa  documentazione,  fatta
salva l'erogazione a saldo che e' disposta entro 6 mesi dalla data di
ricezione della documentazione finale di spesa. 
  6. Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto  gestore  le
somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla
base del relativo fabbisogno. 
  7. Le modalita' e gli schemi per la presentazione  delle  richieste
di erogazione, unitamente agli adempimenti conseguenti a  carico  del
Soggetto gestore, sono individuati con il decreto di cui all'art.  9,
comma l.