Art. 16 
 
 
                               Revoche 
 
  l. Le  agevolazioni  sono  revocate,  in  tutto  o  in  parte,  con
provvedimento del Ministero, adottato sulla base  delle  verifiche  e
delle valutazioni effettuate dal Soggetto gestore, in caso di: 
    a)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare  per
fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; 
    b) fallimento  del  soggetto  beneficiario  ovvero  apertura  nei
confronti del medesimo di altra procedura  concorsuale,  fatto  salvo
quanto previsto al comma 5 del presente articolo; 
    c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo; 
    d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti  dal  progetto
di ricerca e sviluppo, ivi inclusi gli esiti negativi della  verifica
di cui all'art. 15, comma 1, fatti salvi i casi  di  forza  maggiore,
caso  fortuito,  o  altri  fatti  ed  eventi   sopravvenuti   e   non
prevedibili; 
    e) mancato avvio del progetto nei termini  indicati  all'art.  4,
comma 4, lettera b); 
    f) mancata presentazione dello stato  d'avanzamento  obbligatorio
entro la data e nella misura di cui all'art. 13, comma 1; 
    g) mancato rispetto dei termini  massimi  previsti  dall'art.  4,
comma 4, lettera c), per la realizzazione del progetto; 
    h) mancata trasmissione  della  documentazione  finale  di  spesa
entro 3 mesi dalla conclusione del progetto; 
    i)  mancata  restituzione  protratta  per  oltre  un  anno  degli
interessi di  preammortamento  ovvero  delle  rate  di  finanziamento
concesso; 
    l) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione di
cui all'art. 12. 
  2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma l, lettere a),
b), c), d), e) e f), la revoca delle agevolazioni e' totale; in  tali
casi il soggetto beneficiario  non  ha  diritto  alle  quote  residue
ancora da erogare  e  deve  restituire  il  beneficio  gia'  erogato,
maggiorato  degli  interessi  di  legge  e,  ove   ne   ricorrano   i
presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma l, lettere  g)
e h), la revoca delle agevolazioni  e'  parziale;  in  tali  casi  e'
riconosciuta esclusivamente la quota parte di  agevolazioni  relativa
alle attivita' effettivamente realizzate,  qualora  si  configuri  il
raggiungimento di obiettivi parziali significativi. 
  4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i),
la revoca e' commisurata alla quota di  finanziamento  agevolato  non
restituita. 
  5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario  di
una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta
la compatibilita' della procedura medesima con  la  prosecuzione  del
progetto  di  ricerca  e  sviluppo  interessato  dalle  agevolazioni,
concedendo, ove necessario, una proroga  aggiuntiva  del  termine  di
realizzazione del progetto  non  superiore  a  2  anni.  A  tal  fine
l'istanza,  corredata  di   argomentata   relazione   e   di   idonea
documentazione, e' presentata al Ministero e comunicata  al  Soggetto
gestore, che  verifica  la  documentazione  prodotta  e  sospende  le
erogazioni fino alla determinazione  del  Ministero  in  ordine  alla
revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione  del  progetto  di
ricerca e sviluppo.