Art. 2 
 
 
               Ambito operativo e risorse disponibili 
 
  1. Il presente decreto disciplina,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo  2013
le procedure per la concessione ed erogazione delle  agevolazioni  in
favore di progetti di ricerca e sviluppo: 
    a) di rilevanti dimensioni, secondo quanto previsto  all'art.  4,
comma 4, lettera a); 
    b) che perseguono  un  obiettivo  di  crescita  sostenibile,  per
promuovere un'economia efficiente sotto  il  profilo  delle  risorse,
piu' verde e piu' competitiva; 
    c) contenuti nel numero ma  altamente  efficaci  nel  contribuire
concretamente e celermente ad elevare la prestazione  del  Paese  sul
piano dell'innovazione e dell'avanzamento tecnologico; 
    d) in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo
del  sistema  produttivo  e  dell'economia  del  Paese,   avvalendosi
dell'impiego di specifiche tecnologie abilitanti fondamentali,  cosi'
come definite nell'ambito del Programma Orizzonte 2020; 
    e)  che  si  sviluppano  nell'ambito  di   specifiche   tematiche
rilevanti, caratterizzate da  maggiore  contenuto  tecnologico,  piu'
rapido impatto sulla competitivita'  e  piu'  immediate  applicazioni
industriali. 
  2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di una procedura valutativa negoziale, secondo quanto  stabilito
dall'art.  6  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  3. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  delle
agevolazioni  previste  dal  presente  decreto   ammontano   a   euro
250.000.000,00 a valere sulle  risorse  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile  e  possono  essere  integrate   da   ulteriori   risorse
finanziarie comunitarie ovvero dalle risorse del Fondo  rotativo  per
il sostegno alle imprese e agli  investimenti  in  ricerca  istituito
presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a.  dall'art.  1,  comma  354
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  4. Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  soddisfano  le
condizioni del Regolamento GBER e possono essere concesse fino al  31
dicembre 2020, fatto  salvo  l'eventuale  esaurimento  delle  risorse
finanziarie disponibili.