Art. 4 
 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. I progetti ammissibili alle  agevolazioni  devono  prevedere  la
realizzazione  nel  territorio  italiano  di  attivita'  di   ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra  di
loro in relazione all'obiettivo previsto  dal  progetto,  finalizzate
alla realizzazione  di  nuovi  prodotti,  processi  o  servizi  o  al
notevole miglioramento di prodotti,  processi  o  servizi  esistenti,
tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali e che si
sviluppano   nell'ambito   delle   tematiche   rilevanti    riportate
nell'allegato  n.  1  al  presente  decreto,   fatto   salvo   quanto
specificato ai commi 2 e 3. 
  2.  Al  fine  di  garantire  la   necessaria   selettivita'   degli
interventi, il Ministero, su proposta del Comitato di cui all'art. 8,
comma 2, puo' circoscrivere gli  interventi  stessi  solo  ad  alcune
delle tematiche rilevanti riportate nell'allegato n.  1,  individuate
tenendo conto delle specializzazioni manifatturiere nazionali,  degli
scenari  tecnologici  europei  e   delle   esigenze   di   conseguire
applicazioni  industriali  nel  breve-medio  termine.  Il   Ministero
provvede a comunicare gli  eventuali  aggiornamenti  delle  tematiche
rilevanti tramite pubblicazione nel proprio sito Internet. 
  3. Non sono agevolabili a valere sul presente  decreto  i  progetti
che,   in   ragione   dell'attivita'   svolta   e   delle    relative
caratteristiche, sono integralmente finanziabili a valere sul decreto
del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014  concernente  i
grandi   progetti   strategici   nel   settore    delle    tecnologie
dell'informazione e della comunicazione elettroniche  (ICT)  coerenti
le finalita' dell'Agenda digitale italiana. 
  4. Ai fini dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni  i  progetti  di
ricerca e sviluppo devono: 
    a) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro  5.000.000,00
e non superiori a euro 40.000.000,00; 
    b)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazioni di  cui  all'art.  9  e,  comunque,  pena  la
revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione di cui
all'art. 12. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo  si
intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure
la data del  primo  impegno  giuridicamente  vincolante  ad  ordinare
attrezzature o di qualsiasi altro  impegno  che  renda  irreversibile
l'investimento oppure la data di inizio dell'attivita' del  personale
interno, a  seconda  di  quale  condizione  si  verifichi  prima.  La
predetta  data  di  avvio  deve  essere  espressamente  indicata  dal
soggetto proponente, che e' tenuto a trasmettere al Soggetto  gestore
specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli  47  e  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
entro  30  giorni  dal  verificarsi  della   prima   delle   suddette
condizioni; 
    c) avere una durata non superiore a 36 mesi, ovvero termini  piu'
brevi ove resi necessari dalla normativa di riferimento  in  caso  di
cofinanziamento con risorse comunitarie. Su  richiesta  motivata  del
soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere  una  proroga  del
termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi; 
    d) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti,  prevedere
che ciascun proponente sostenga almeno il  10  per  cento  dei  costi
complessivi ammissibili.