Art. 8 
 
 
            Istanza preliminare e valutazione di massima 
 
  1. Al fine di effettuare una selezione preliminare dei progetti  di
ricerca  e  sviluppo  in  grado  di  determinare   un   rilevante   e
significativo impatto sulla competitivita' del sistema produttivo del
Paese  tramite  il  migliore  utilizzo  delle  tecnologie  abilitanti
fondamentali ed il piu'  adeguato  e  concreto  sviluppo  nell'ambito
delle tematiche rilevanti, i soggetti di cui all'art. 3 presentano al
Ministero una istanza preliminare secondo lo schema di cui  al  comma
7. 
  2. Il Ministero, ai fini della valutazione di cui al comma  3,  con
cadenza  settimanale,  sottopone  le  istanze  ricevute  nel  periodo
precedente all'esame di  un  Comitato  appositamente  costituito  con
decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da emanare  entro  30
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, senza previsione di  compenso  e
composto da cinque soggetti con comprovata conoscenza  ed  esperienza
in materia di ricerca e innovazione tecnologica. 
  3. L'esame del Comitato di cui al  comma  2  si  conclude  con  una
valutazione  complessiva  di  massima  circa   l'ammissibilita'   del
progetto di ricerca e sviluppo alla presentazione  della  domanda  di
cui all'art. 9, basata sui seguenti criteri: 
    a) rilevanza delle tecnologie abilitanti fondamentali nell'ambito
del progetto; 
    b)  adeguatezza  e  concretezza  degli  sviluppi   del   progetto
nell'ambito delle tematiche rilevanti; 
    c) grado di miglioramento competitivo del proponente sui  mercati
internazionali a seguito del progetto; 
    d)  prossimita'  del  progetto  all'industrializzazione  e   alla
commercializzazione dei risultati. 
  4. La valutazione  e'  espressa  tramite  un  giudizio  complessivo
formulato sulla base dell'insieme dei criteri di cui al comma 3. Tale
giudizio, se  positivo,  non  costituisce  per  il  proponente  alcun
diritto all'ottenimento delle  agevolazioni  e  non  sostituisce  ne'
sintetizza in alcun modo gli accertamenti e le verifiche istruttorie,
ne' la negoziazione di cui all'art. 10,  ai  cui  positivi  esiti  la
concessione e' comunque subordinata. 
  5. Il Ministero pubblica nel proprio sito  Internet  l'esito  della
valutazione di ammissibilita' di cui al comma 3 entro  3  giorni  dal
pronunciamento   del   Comitato;   tale   pubblicazione   costituisce
comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche e integrazioni. 
  6. Il Comitato di cui al comma 2, entro 15 giorni  dal  decreto  di
costituzione dello stesso, definisce le modalita' di applicazione dei
criteri di cui al comma 3 ai fini della valutazione  preliminare  dei
progetti di ricerca e sviluppo e propone al Ministero  i  dati  e  le
informazioni che ritiene di acquisire per ciascun progetto in  quanto
indispensabili e sufficienti per la  formulazione  della  valutazione
stessa. 
  7.  Il  Ministero,  con  successivo  provvedimento  del   Direttore
generale per gli incentivi alle imprese,  provvede,  avvalendosi  del
Soggetto gestore, a definire  una  scheda  contenente  i  dati  e  le
informazioni di cui al comma 6 e che costituisce lo schema di istanza
preliminare.  Con  lo  stesso  provvedimento,  pubblicato  nel   sito
Internet del Ministero, sono rese note le  modalita'  di  valutazione
definite dal Comitato ai sensi del comma 6 e  stabilita  la  data  di
apertura dei termini per la presentazione delle  istanze  preliminari
di cui al comma 1.