Art. 3 
 
  1. La tabella A vigente allegata alla legge 21  novembre  1991,  n.
374, inserita a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7
settembre  2012,  n.  156,  e'  sostituita  dalla  tabella   di   cui
all'allegato 4 del presente decreto. 
  2. Sino alla data di inizio  del  funzionamento  degli  uffici  del
giudice di pace di Barra e  Ostia,  da  determinarsi  con  successivo
provvedimento, sui territori compresi nella relativa giurisdizione ai
sensi della tabella A di cui al comma 1, resta  ferma  la  competenza
degli uffici del giudice di pace, rispettivamente,  di  Napoli  e  di
Roma.