Art. 4 
 
  1.  Gli  uffici  del  giudice  di  pace   specificamente   indicati
nell'allegato 5 al presente decreto, soppressi ai sensi della tabella
A di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156,
fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del  medesimo  provvedimento,
cessano di funzionare alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  2. Alla medesima data le relative  competenze  sono  attribuite  ai
corrispondenti uffici di cui all'allegato 3 del presente decreto.