Art. 4 1. Gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 5 al presente decreto, soppressi ai sensi della tabella A di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del medesimo provvedimento, cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui all'allegato 3 del presente decreto.