Art. 2 
 
         Composizione della Commissione tecnica territoriale 
                  in materia di sostanze esplodenti 
 
  1. La Commissione  tecnica  territoriale  in  materia  di  sostanze
esplodenti,   di   seguito   indicata   come   «Commissione   tecnica
territoriale», operante presso la Prefettura -  Ufficio  Territoriale
del  Governo  per  lo  svolgimento  delle   funzioni   consultive   e
prescrittive di cui alle norme richiamate in  premessa  e  di  quelle
comunque previste dalla legislazione vigente in materia e' presieduta
dal Prefetto o da un dirigente dello stesso Ufficio Territoriale  del
Governo  appartenente  alla  carriere   prefettizia,   dallo   stesso
designato. La predetta Commissione e' composta: 
    a) da un ufficiale dell'Esercito,  o  della  Marina  militare,  o
dell'Aeronautica militare; 
    b) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco; 
    c) da un ingegnere  dell'agenzia  del  territorio,  o  del  genio
civile,  o  delle  miniere,  competente  in   materia   di   sostanze
esplodenti; 
    d) da un funzionario della Polizia di Stato. 
  Limitatamente all'attivita' consultiva di materia  di  sorveglianza
del mercato delle materie  esplodenti,  la  Commissione  puo'  essere
integrata, sul richiesta del Prefetto, da un ufficiale dell'Arma  dei
Carabinieri o da un ufficiale  della  Guardia  di  Finanza  designati
dalle rispettive Amministrazioni. 
  2. Nei casi in cui  le  determinazioni  della  Commissione  tecnica
territoriale riguardano  depositi  di  esplosivi  da  istituirsi  per
miniere o cave, l'ingegnere che fa  parte  della  commissione  stessa
deve esser quello delle miniere. 
  3. Per l'accertamento per la capacita' tecnica di  cui  all'art.  8
della  legge  18  aprile  1975,  n.  110,  la   Commissione   tecnica
territoriale e' integrata da un esperto designato dal Ministero della
difesa. 
  4. Per l'accertamento  per  i  requisiti  soggettivi  di  idoneita'
all'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'art. 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, la Commissione
tecnica territoriale e' integrata da due ispettori del lavoro, di cui
uno laureato in ingegneria e uno in medicina. 
  5.  Ai  fini  del  rilascio  del  certificato  di  idoneita'   alla
fabbricazione o accensione di fuochi d'artificio, di cui all'art. 101
del regio decreto 6 maggio 1940,  n.  635  o  alla  fabbricazione  di
esplosivi  di  cui  all'art.  102  dello  stesso  regio  decreto,  la
commissione e' integrata da due ispettori  del  lavoro,  di  cui  uno
laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina. 
  6. Ai singoli lavori della Commissione tecnica territoriale possono
partecipare, senza diritto di voto, uno o piu' esperti, su invito del
presidente. 
  7. Le funzioni di segretario  sono  esercitate  da  un  funzionario
della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo. 
  8. I  componenti  della  predetta  Commissione  sono  nominati  con
decreto  del  Prefetto,   su   designazione   delle   amministrazioni
interessate previa  verifica  degli  stessi  requisiti  richiesti  ai
componenti della Commissione di cui all'art. 1, nonche' quelli di cui
ai commi 2, 3, 4 e  5,  del  presente  articolo,  ferme  restando  le
modalita' di attestazione dell'esperienza di cui al medesimo art.  1,
comma 3. La Commissione tecnica territoriale dura in carica tre  anni
e  i  suoi  componenti  possono  essere  riconfermati.  Per   ciascun
componente effettivo e' nominato un supplente. 
  9. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne  esercita
le funzioni il componente effettivo delegato dallo stesso presidente;
in caso di assenza o di  impedimento  dei  componenti  effettivi,  ne
fanno le veci i componenti supplenti. 
  10.  Ogni  commissione  tecnica  territoriale  adotta  un   proprio
regolamento  per  il  suo  funzionamento.   Essa   si   riunisce   su
convocazione del Prefetto.