Art. 2 
 
 
                             Indennizzi 
 
  1. Ai proprietari degli apiari, dei nuclei di api, di api regine  e
del materiale apistico distrutti nell'ambito 
  dell'adozione delle misure di  cui  al  presente  dispositivo  sono
corrisposti gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988 n. 218,
secondo i criteri stabiliti nel decreto del Ministro della sanita' di
concerto con il Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  del  20
luglio 1989, n. 298, e ss. mm..