Art. 10 Avvio del procedimento 1. La comunicazione di avvio del procedimento da parte del Responsabile del procedimento deve indicare l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti, nonche', ove possibile, l'eventuale contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento, l'Unita' Organizzativa competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata alla stazione appaltante, alle imprese e agli enti coinvolti, nonche' ai soggetti che, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili. 3. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale non risulti possibile o risulti particolarmente gravosa, la stessa e' effettuata secondo modalita' di volta in volta stabilite dall'Autorita'.