Art. 10 
 
 
                       Avvio del procedimento 
 
  1.  La  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  da  parte  del
Responsabile   del   procedimento   deve   indicare   l'oggetto   del
procedimento,  le  informazioni  e/o  documenti  ritenuti  rilevanti,
nonche', ove  possibile,  l'eventuale  contestazione  delle  presunte
violazioni, il termine  di  conclusione  del  procedimento,  l'Unita'
Organizzativa  competente  con   indicazione   del   nominativo   del
responsabile del procedimento. 
  2. La comunicazione di cui al comma  1  e'  inviata  alla  stazione
appaltante, alle imprese e agli enti coinvolti, nonche'  ai  soggetti
che,  avendo  un  interesse  diretto,  immediato  ed  attuale,  hanno
presentato denunce o istanze utili. 
  3. Nel caso in cui per  il  rilevante  numero  dei  destinatari  la
comunicazione   personale   non   risulti   possibile    o    risulti
particolarmente gravosa, la stessa e' effettuata secondo modalita' di
volta in volta stabilite dall'Autorita'.