Art. 11 Partecipazione all'istruttoria 1. Possono partecipare all'istruttoria: a) i soggetti ai quali e' stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 10, comma 1; b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali correlati all'oggetto del procedimento che facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso; c) altri soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, purche' ne facciano motivata richiesta all'Ufficio procedente prima della decisione finale. 2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di: a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalita' e nei termini previsti dal Regolamento sull'accesso agli atti dell'Autorita'; b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che saranno valutati dall'Ufficio procedente ove pertinenti all'oggetto del procedimento.