Art. 11 
 
 
                   Partecipazione all'istruttoria 
 
  1. Possono partecipare all'istruttoria: 
    a) i soggetti ai quali e' stata inviata la comunicazione di avvio
del procedimento, ai sensi dell'art. 10, comma 1; 
    b) altri soggetti portatori di  interessi  diretti,  concreti  ed
attuali correlati all'oggetto del procedimento che facciano  motivata
richiesta  entro  30  giorni  dalla  comunicazione   di   avvio   del
procedimento o dalla conoscenza dello stesso; 
    c) altri soggetti portatori di interessi  diffusi  costituiti  in
associazioni  o  comitati  cui  possa  derivare  un  pregiudizio  dal
provvedimento, purche' ne  facciano  motivata  richiesta  all'Ufficio
procedente prima della decisione finale. 
  2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di: 
    a) accedere ai documenti del  procedimento,  nel  rispetto  delle
modalita' e nei termini previsti dal  Regolamento  sull'accesso  agli
atti dell'Autorita'; 
    b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che
saranno valutati dall'Ufficio procedente ove  pertinenti  all'oggetto
del procedimento.