Art. 12 
 
 
         Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti 
 
  1.  Il  Responsabile  del  procedimento  formula  le  richieste  di
informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 6 comma 9,
lett. a) del codice, per iscritto  e  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 17. 
  2. Le richieste di cui al comma 1, devono indicare: 
    a) i fatti e le  circostanze  in  ordine  ai  quali  si  chiedono
chiarimenti; 
    b) il termine entro il  quale  dovra'  pervenire  la  risposta  o
essere esibito il documento, che deve  essere  congruo  in  relazione
all'urgenza del caso ed alla quantita' e qualita' delle  informazioni
richieste, e comunque non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30; 
    c) le modalita' attraverso le quali dovranno  essere  fornite  le
informazioni e il referente cui potranno essere esibiti i documenti o
comunicate le informazioni richieste; 
    d) le sanzioni  applicabili  in  caso  di  rifiuto,  omissione  o
ritardo senza giustificato motivo,  di  fornire  le  informazioni  od
esibire i documenti richiesti, nonche' quelle previste nel caso siano
fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri. 
  3. I documenti di cui e'  richiesta  l'esibizione  dovranno  essere
forniti  in  originale  o  copia  conforme.   Il   Responsabile   del
procedimento  puo',  altresi',  richiedere  la  presentazione   della
documentazione su supporto informatico. 
  4. Le richieste  di  informazioni  e  di  esibizione  di  documenti
possono essere formulate anche oralmente nel corso  di  audizioni  od
ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le  medesime
indicazioni previste dal comma 2.