Art. 12 Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti 1. Il Responsabile del procedimento formula le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 6 comma 9, lett. a) del codice, per iscritto e secondo le modalita' di cui all'art. 17. 2. Le richieste di cui al comma 1, devono indicare: a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti; b) il termine entro il quale dovra' pervenire la risposta o essere esibito il documento, che deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla quantita' e qualita' delle informazioni richieste, e comunque non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30; c) le modalita' attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e il referente cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste; d) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonche' quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri. 3. I documenti di cui e' richiesta l'esibizione dovranno essere forniti in originale o copia conforme. Il Responsabile del procedimento puo', altresi', richiedere la presentazione della documentazione su supporto informatico. 4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.