Art. 13 
 
 
                              Audizioni 
 
  1. I soggetti ai quali e' stata data  comunicazione  di  avvio  del
procedimento  ai  sensi  dell'art.  10,  possono  essere  sentiti  in
audizione dinanzi all'Ufficio competente. Nel corso delle  audizioni,
i soggetti interessati  possono  comparire  in  persona  del  proprio
rappresentante  legale  oppure  di  procuratore  speciale  munito  di
apposita documentazione giustificativa del potere di  rappresentanza.
Essi possono, altresi', farsi  assistere  da  consulenti  di  propria
fiducia. 
  2.  Successivamente  al  ricevimento  della   comunicazione   delle
risultanze istruttorie di cui all'art. 15, le stazioni appaltanti, le
imprese  e  gli  enti  interessati  possono  presentare  istanza   di
audizione finale di fronte all'Ufficio. Ove intendano essere  sentiti
dinanzi al Consiglio, essi devono far  pervenire  apposita  richiesta
entro  5  giorni  successivi  alla  scadenza  del  termine   per   la
presentazione delle controdeduzioni e memorie  di  cui  all'art.  15,
comma 2, specificando l'oggetto dell'esposizione orale e  le  ragioni
per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, valutata
positivamente la richiesta, fissa la data della audizione e,  per  il
tramite della Segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli
interessati. 
  3. Delle  audizioni  e'  redatto  processo  verbale  contenente  le
principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.