Art. 14 Ispezioni 1. Le ispezioni sono disposte sulla base di un piano ispettivo approvato dal Consiglio dell'Autorita' entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta dell'Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali. 2. Le ispezioni possono essere richieste anche nell'ambito dei procedimenti istruttori avviati dagli uffici competenti. 3. L'attivita' ispettiva si svolge di regola con la collaborazione della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 6, comma 9, lett. b) e d), del codice. 4. Le ispezioni possono essere eseguite presso i luoghi di cui al successivo comma 7, purche' sia ipotizzabile il rinvenimento di documentazione utile ai fini dell'istruttoria. 5. Il dirigente dell'Ufficio Ispettivo conferisce l'incarico all'ispettore con proprio atto, indicando un termine per la conclusione delle attivita'. 6. Nell'espletamento del mandato ispettivo, gli ispettori esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonche' nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri. 7. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, l'opposizione: a) di vincoli di riservatezza previsti da atti regolamentari, circolari o disposizioni di servizio interni della stazione appaltante; b) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali; c) di esigenze di autotutela relative al rischio di sanzioni fiscali o amministrative; d) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorita' riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo. 8. L'Ispettore puo': a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio estranei all'attivita' oggetto dell'indagine; b) controllare e prendere copia dei documenti; c) richiedere informazioni e spiegazioni orali. 9. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia previa loro identificazione. 10. Di tutta l'attivita' svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, e' redatto processo verbale. 11. Entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dell'attivita' ispettiva o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta nel corso delle visite, l'ispettore redige una relazione finale contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi e l'eventuale proposta di archiviazione del procedimento e/o di adozione di provvedimenti da parte del Consiglio. 12. Nei casi di cui al comma 2, la relazione ispettiva e' trasmessa, unitamente alla documentazione acquisita, agli Uffici competenti per la prosecuzione delle attivita'.