Art. 14 
 
 
                              Ispezioni 
 
  1. Le ispezioni sono disposte sulla  base  di  un  piano  ispettivo
approvato dal Consiglio dell'Autorita' entro il 31  gennaio  di  ogni
anno,  su  proposta  dell'Ufficio  piani  di  vigilanza  e  vigilanze
speciali. 
  2. Le ispezioni possono  essere  richieste  anche  nell'ambito  dei
procedimenti istruttori avviati dagli uffici competenti. 
  3. L'attivita' ispettiva si svolge di regola con la  collaborazione
della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 6, comma 9, lett.  b)  e
d), del codice. 
  4. Le ispezioni possono essere eseguite presso i luoghi di  cui  al
successivo comma 7,  purche'  sia  ipotizzabile  il  rinvenimento  di
documentazione utile ai fini dell'istruttoria. 
  5.  Il  dirigente  dell'Ufficio  Ispettivo  conferisce   l'incarico
all'ispettore  con  proprio  atto,  indicando  un  termine   per   la
conclusione delle attivita'. 
  6.  Nell'espletamento  del   mandato   ispettivo,   gli   ispettori
esercitano i loro poteri su presentazione  di  un  atto  scritto  che
precisi l'oggetto e le sanzioni per  il  rifiuto,  l'omissione  o  il
ritardo,  senza  giustificato  motivo,  di  fornire  informazioni  ed
esibire documenti richiesti nel  corso  dell'ispezione,  nonche'  nel
caso in cui siano  fornite  informazioni  ed  esibiti  documenti  non
veritieri. 
  7. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di  rifiuto  o
di omissione, l'opposizione: 
    a) di vincoli di riservatezza  previsti  da  atti  regolamentari,
circolari  o  disposizioni  di  servizio   interni   della   stazione
appaltante; 
    b)  di  vincoli  di  riservatezza  o  di  competenza  imposti  da
regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali; 
    c) di esigenze di autotutela  relative  al  rischio  di  sanzioni
fiscali o amministrative; 
    d) di esigenze di tutela del  segreto  aziendale  o  industriale,
salvo i  casi  in  cui  l'Autorita'  riconosca  particolari  esigenze
segnalate al riguardo. 
  8. L'Ispettore puo': 
    a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi  di  trasporto  del
soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione  dei
luoghi  di  residenza  o  domicilio  estranei  all'attivita'  oggetto
dell'indagine; 
    b) controllare e prendere copia dei documenti; 
    c) richiedere informazioni e spiegazioni orali. 
  9. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono  farsi
assistere   da   consulenti   di   propria   fiducia   previa    loro
identificazione. 
  10. Di tutta  l'attivita'  svolta  nel  corso  dell'ispezione,  con
particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti  acquisiti,
e' redatto processo verbale. 
  11. Entro il termine di 30 giorni dalla conclusione  dell'attivita'
ispettiva  o  dal  ricevimento   della   documentazione   integrativa
richiesta nel corso delle visite, l'ispettore  redige  una  relazione
finale  contenente  le  risultanze  degli  accertamenti  ispettivi  e
l'eventuale  proposta  di  archiviazione  del  procedimento  e/o   di
adozione di provvedimenti da parte del Consiglio. 
  12. Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  la  relazione  ispettiva  e'
trasmessa, unitamente  alla  documentazione  acquisita,  agli  Uffici
competenti per la prosecuzione delle attivita'.