Art. 15 
 
 
                      Chiusura dell'istruttoria 
 
  1. Entro il termine di  cui  all'art.  9,  comma  2,  il  dirigente
trasmette al  Consiglio  le  risultanze  istruttorie.  Il  Consiglio,
valutata la proposta dell'ufficio dispone l'invio della comunicazione
delle risultanze istruttorie ai soggetti indicati dall'art. 10, comma
2. 
  2.  Il  Responsabile  del  procedimento  assegna  un  termine,  non
inferiore a 10 giorni, entro cui le parti possono presentare  memorie
e/o ulteriore documentazione probatoria. La stazione appaltante  puo'
formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare  la  volonta'
di conformarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di  cui
al comma 1. 
  3. Nei procedimenti di cui all'art. 10, comma 3,  la  comunicazione
delle risultanze istruttorie puo' essere effettuata mediante forme di
pubblicita' di volta in volta stabilite.