Art. 16 
 
 
                    Deliberazione dell'Autorita' 
 
  1. Il dirigente, valutate le controdeduzioni e la documentazione di
cui all'art. 15, comma 2, propone al Consiglio: 
    a) l'adozione di una deliberazione nella quale  sono  specificate
le violazioni rilevate e sono eventualmente formulate  alla  stazione
appaltante le indicazioni per adeguare i propri comportamenti; 
    b) di prendere atto della  volonta'  manifestata  dalla  stazione
appaltante  di   conformarsi   alle   indicazioni   contenute   nella
comunicazione di cui all'art. 15, comma 1. 
  2. La deliberazione di cui al precedente  comma  1,  lett.  a)  una
volta  approvata  dal   Consiglio   e'   comunicata   dal   dirigente
responsabile  ai  soggetti  interessati,  i  quali  sono  tenuti   ad
informare l'Autorita' degli eventuali provvedimenti  conseguenti  che
intendono adottare. In caso di mancato riscontro entro il termine  di
30 giorni dal ricevimento della deliberazione, il  dirigente  informa
il competente ufficio dell'Autorita'  per  l'avvio  del  procedimento
sanzionatorio ai sensi dell'art. 6, comma 11 del codice. 
  3. La deliberazione di cui alla lett. a)  e'  pubblicata  sul  sito
internet  della  Autorita'.  Il  Consiglio  puo'  disporre   che   la
deliberazione sia  pubblicata  anche  sul  sito  web  della  stazione
appaltante. 
  4. Nei casi di cui alla lett. b), il dirigente comunica alle  parti
interessate la decisione del Consiglio, con  riserva  di  riscontrare
l'effettivo adempimento degli impegni assunti. 
  5. Il dirigente  con  cadenza  mensile  informa  il  Consiglio  dei
provvedimenti  adottati  dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  altri
soggetti interessati a seguito del ricevimento delle comunicazioni di
cui ai commi 2 e 4. 
  6. La deliberazione di cui al precedente comma 1, lett. a),  previa
decisione del Consiglio, puo' essere modificata nelle  considerazioni
e nelle conclusioni qualora emergano elementi di fatto non rilevati o
non conosciuti nel corso dell'istruttoria.