Art. 17 
 
 
                            Comunicazioni 
 
  1. Le  comunicazioni  previste  dal  presente  Regolamento  possono
essere effettuate tramite: 
    a) posta elettronica certificata e/o firma digitale; 
    b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 
    c) consegna a mano contro ricevuta; 
    d) tramite posta elettronica, nei casi espressamente previsti. 
  2. In caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, i
documenti si considerano pervenuti al destinatario il  giorno  stesso
in cui sono stati inviati, salvo prova contraria. 
  3. Se le comunicazioni non possono avere luogo con le modalita'  di
cui al comma 2, le stesse sono effettuate mediante  pubblicazione  di
un avviso sul sito istituzionale dell'Autorita'.