Art. 18 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni  gia'
pervenute all'Autorita', per le quali non sia stato ancora avviato il
procedimento istruttorio alla data di entrata in vigore. 
  2. In sede di prima applicazione il  termine  di  cui  all'art.  2,
comma 2 e quello di cui all'art. 14, comma 1  sono  differiti  al  30
aprile.