Art. 2 
 
 
                          Direttiva annuale 
 
  1. L'attivita' di  vigilanza  avviata  dalle  Unita'  Organizzative
competenti si conforma agli  indirizzi,  alle  prescrizioni  ed  agli
obiettivi indicati dal Consiglio dell'Autorita'. 
  2. A tal fine, entro il  31  gennaio  di  ogni  anno  il  Consiglio
approva una direttiva programmatica su proposta dell'Ufficio piani di
vigilanza e vigilanze speciali, elaborata sulla  base  dell'indirizzo
espresso dal Presidente e dal Consiglio dell'Autorita',  nella  quale
puo' essere indicato anche un ordine di priorita'  nella  trattazione
degli esposti ricevuti. 
  3. Il Consiglio, su proposta  dell'Ufficio  piani  di  vigilanza  e
vigilanze speciali, puo' integrare la direttiva di cui  al  comma  2,
quando ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi  o  interventi
di vigilanza.