Art. 4 
 
 
                       Vigilanza collaborativa 
 
  1.  Le  stazioni  appaltanti  possono  chiedere  all'Autorita'   di
svolgere un'attivita' di vigilanza, anche preventiva,  finalizzata  a
verificare la conformita'  degli  atti  di  gara  alla  normativa  di
settore,  all'individuazione  di  clausole  e  condizioni  idonee   a
prevenire  tentativi   di   infiltrazione   criminale,   nonche'   al
monitoraggio  dello   svolgimento   della   procedura   di   gara   e
dell'esecuzione dell'appalto. 
  2. L'attivita' di vigilanza di cui al comma 1 puo' essere richiesta
nei casi di: 
    a) programmi straordinari di interventi in  occasione  di  grandi
eventi di carattere sportivo,  religioso,  culturale  o  a  contenuto
economico ovvero a seguito di calamita' naturali; 
    b) programmi di interventi realizzati  mediante  investimenti  di
fondi comunitari; 
    c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza
economica e/o che abbiano impatto sull'intero  territorio  nazionale,
nonche'  interventi  di  realizzazione   di   grandi   infrastrutture
strategiche; 
    d) procedure di approvvigionamento di beni e  servizi  svolte  da
centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori. 
  3. L'attivita' di cui  al  comma  1  puo'  essere  richiesta  dalle
stazioni appaltanti anche nei casi  in  cui  l'autorita'  giudiziaria
proceda per i delitti di cui all'art. 32, comma 1  del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11  agosto  2014,  n.  114,
ovvero, in presenza  di  rilevate  situazioni  anomale  e,  comunque,
sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali. 
  4. Le richieste  di  vigilanza  collaborativa  sono  sottoposte  al
Consiglio per l'approvazione. Le  modalita'  di  svolgimento  possono
essere definite in un Protocollo di azione  predisposto  dall'Ufficio
su indicazione del Presidente  che  lo  sottopone  al  Consiglio  per
l'approvazione.