Art. 8 Trasmissione della segnalazione ad altro Ufficio dell'Autorita' 1. Il dirigente provvede tempestivamente alla trasmissione della segnalazione al competente Ufficio dell'Autorita' nei seguenti casi: a) quando sussistono i presupposti per l'esercizio della funzione di componimento delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. n) del codice o quando la questione puo' essere risolta mediante l'adozione di un parere giuridico; b) quando ha carattere di generalita' tale da giustificare l'emanazione di un atto a portata generale, ferma restando la possibilita' di trattazione della segnalazione per i profili di competenza dell'Area vigilanza; c) quando sono segnalate questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi. 2. Il dirigente comunica tempestivamente all'esponente la trasmissione della segnalazione ad altro Ufficio e ne informa il Consiglio.