Art. 8 
 
 
                   Trasmissione della segnalazione 
                   ad altro Ufficio dell'Autorita' 
 
  1. Il dirigente provvede tempestivamente  alla  trasmissione  della
segnalazione al competente Ufficio dell'Autorita' nei seguenti casi: 
    a) quando sussistono i presupposti per l'esercizio della funzione
di componimento delle controversie ai sensi  dell'art.  6,  comma  7,
lett. n) del  codice  o  quando  la  questione  puo'  essere  risolta
mediante l'adozione di un parere giuridico; 
    b) quando  ha  carattere  di  generalita'  tale  da  giustificare
l'emanazione di  un  atto  a  portata  generale,  ferma  restando  la
possibilita' di trattazione  della  segnalazione  per  i  profili  di
competenza dell'Area vigilanza; 
    c) quando sono segnalate questioni che rientrano  nell'ambito  di
applicazione della legge 6  novembre  2012,  n.  190  e  dei  decreti
attuativi. 
  2.  Il  dirigente   comunica   tempestivamente   all'esponente   la
trasmissione della segnalazione ad altro  Ufficio  e  ne  informa  il
Consiglio.