Art. 9 
 
 
                      Termini del procedimento 
 
  1. Il  termine  per  l'avvio  del  procedimento  e'  di  30  giorni
decorrenti dalla data di ricevimento dell'esposto. 
  2.  Il  termine  per  la  conclusione  dell'istruttoria  da   parte
dell'ufficio competente e' di 180 giorni  decorrenti  dalla  data  di
invio della comunicazione di avvio del procedimento, fatta  salva  la
possibilita' da parte del responsabile del procedimento di comunicare
alle parti interessate una proroga non superiore a 90 giorni. 
  3. In considerazione della complessita' delle attivita' istruttorie
necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, i termini del
procedimento possono essere sospesi quando si renda necessario: 
    a)  effettuare  ulteriori  approfondimenti   mediante   richieste
documentali integrative alle  parti  o  ad  altre  amministrazioni  o
Autorita' nazionali ed estere; 
    b) procedere ad accertamenti ispettivi; 
    c) acquisire pareri da  altri  Uffici  dell'Autorita'  ovvero  da
altre amministrazioni o Autorita' nazionali ed estere. 
  4. Nei casi indicati al comma precedente, i  termini  riprendono  a
decorrere rispettivamente dalla data di ricevimento o di acquisizione
da parte dell'ufficio delle integrazioni documentali, dalla  data  di
consegna del rapporto predisposto dall'Ufficio Ispettivo, dalla  data
di ricevimento del parere richiesto. 
  5. Il responsabile del procedimento comunica alle parti interessate
la sospensione dei termini procedimentali. 
  6. Il dirigente competente informa il Consiglio  delle  proroghe  e
delle sospensioni disposte in conformita' ai commi precedenti.