Art. 2 
 
                    Abrogazioni di corrispettivi 
 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico
modifica, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni
afferenti alla quantificazione dei corrispettivi  da  riconoscere  al
GSE a copertura  degli  oneri  sostenuti  per  lo  svolgimento  delle
attivita' regolate di competenza dello  stesso  GSE  posti  a  carico
degli operatori che risultano in contrasto con le  tariffe  approvate
dal presente decreto. 
  2. Con decorrenza dal 1° gennaio  2015,  nel  secondo  periodo  del
comma 3 dell'art. 9 del decreto ministeriale 5 settembre  2011,  sono
cancellate le parole ", diminuito di una quota non superiore  all'uno
per cento che, previa adeguata motivazione fornita al Ministero dello
sviluppo economico, il GSE e' autorizzato a trattenere  a  titolo  di
rimborso delle spese di istruttoria.