Art. 2 Abrogazioni di corrispettivi 1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico modifica, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni afferenti alla quantificazione dei corrispettivi da riconoscere al GSE a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attivita' regolate di competenza dello stesso GSE posti a carico degli operatori che risultano in contrasto con le tariffe approvate dal presente decreto. 2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2015, nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 9 del decreto ministeriale 5 settembre 2011, sono cancellate le parole ", diminuito di una quota non superiore all'uno per cento che, previa adeguata motivazione fornita al Ministero dello sviluppo economico, il GSE e' autorizzato a trattenere a titolo di rimborso delle spese di istruttoria.