Art. 10 Norma transitoria 1. Coloro che hanno gia' presentato domanda entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, debbono, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, integrare la documentazione presentata secondo quanto disposto dall'articolo 4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 19 settembre 2013 Il Ministro della giustizia Cancellieri Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Il Ministro dello sviluppo economico Zanonato Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2014, n. 148 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri
Note all'art. 10: - Per il testo del comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.14 del 2010, si veda nelle note alle premesse.