Art. 10 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Coloro che hanno gia' presentato domanda entro il termine di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, debbono,  entro  il
termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto,  integrare  la  documentazione  presentata  secondo
quanto disposto dall'articolo 4. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 19 settembre 2013 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                             Cancellieri 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                             Saccomanni 
 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                              Zanonato 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2014, n. 148 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo del comma 2 dell'articolo 7  del  citato
          decreto legislativo n.14 del 2010, si veda nelle note  alle
          premesse.