Art. 9 
 
 
           Disposizioni in materia di contributo ordinario 
                     spettante agli enti locali 
 
  1. A decorrere  dall'anno  2014,  l'ammontare  delle  riduzioni  di
risorse di cui al comma 183 dell'articolo 2 della legge  23  dicembre
2009 n. 191 e' fissato in 7 milioni di euro per le province e in  118
milioni di euro per i comuni, da applicarsi, a  tutti  gli  enti,  in
proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi  il  quinto  e
sesto periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge  23  dicembre
2009, n. 191.