Art. 3 Modifica dell'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 85. - I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Tuttavia: a) se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione, con un mezzo diverso dal fonogramma, e' lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico; b) se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma e' lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti durano settanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico.».