Art. 4 
 
 
                       Applicazione nel tempo 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 75  e  85  della  legge  22
aprile 1941, n. 633, come modificati dal  presente  decreto,  nonche'
gli articoli 84-bis e 84-ter della  predetta  legge,  introdotti  dal
presente decreto, si applicano alle fissazioni  di  esecuzioni  e  ai
fonogrammi per i  quali  l'artista,  interprete  o  esecutore,  e  il
produttore di fonogrammi  erano  ancora  protetti,  in  virtu'  delle
disposizioni in vigore prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo, alla data del 1° novembre 2013 e alle fissazioni
di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data.